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L'Associazione nata per non lasciar sole le persone di valore
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Statuto

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Statuto di Innovazione e Trasparenza

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Articolo 1

(Denominazione)

1.1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti, cod.civ., è costituita l’Associazione denominata “INNOVAZIONE E TRASPARENZA” (in sigla “IT”).

Articolo 2

(Sede)

2.1. L’Associazione, in attesa di una sede istituzionale, provvisoriamente ha sede nel Comune di Roma, Via degli Scialoja n.18 int.16.

Articolo 3

(Principi e Scopi)

3.1 L’associazione opera nel rispetto dei principi democratici che sono alla base del nostro ordinamento, sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, utilizzando il metodo del confronto, della tolleranza e della dialettica democratica.

3.2. Gli scopi dell’Associazione sono:

  • assicurare la diffusione della cultura della pace, della fratellanza e dell’uguaglianza tra i popoli; della non violenza della legalità e della democrazia;
  • contribuire all’individuazione delle migliori strategie per contrastare la corruzione e l’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio-economico-politico del Paese e della U.E.;
  • sostenere il processo di modernizzazione e di crescita economica, democratica ed ecosostenibile del Paese, attraverso l’impiego razionale e ecocompatibile delle risorse, la parità nell’utilizzo delle risorse umane senza distinzioni di sesso, razza o religione, l’utilizzo delle tecnologie;
  • contrastare ogni forma di discriminazione, in ogni settore ed in ogni ambito, favorendo azioni positive per la riduzione delle diseguaglianze;
  • promuovere la cultura e la pratica dell’uso delle tecnologie e della rete e dell’accesso ai dati ed alle informazioni di interesse collettivo, per favorire la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini alla vita pubblica, per un migliore esercizio dei diritti civili e politici, per il controllo diffuso sull’operato dei pubblici poteri;
  • favorire la trasparenza nelle procedure decisionali della Pubblica amministrazione e nei sistemi decisionali della politica (Governo, Regioni, Province, Comuni) attraverso l’utilizzo omogeneo e coordinato delle tecnologie digitali;
  • assicurare che l’utilizzo delle tecnologie digitali avvenga in modo unitario, uniforme, e nel rispetto della sovranità digitale del Paese;
  • partecipare attivamente al confronto e alla discussione, nelle sedi competenti, riguardanti la crescita economica, la trasformazione digitale del Paese e della Pubblica Amministrazione, il ruolo determinante delle piccole e medie imprese e le attività, in ambito produttivo o dei servizi, che prevedono cambiamenti strutturali delle procedure o dei contesti ambientali per effetto di soluzioni tecnologicamente avanzate;
  • promuovere la selezione del personale politico secondo criteri di competenza, integrità, onestà e pari opportunità;
  • sostenere la valorizzazione ed il rispetto delle competenze professionali in tutti gli ambiti amministrativi e decisionali della Pubblica Amministrazione;
  • sviluppare il ruolo delle Università Italiane nel campo della ricerca e valorizzare le attività dei consorzi interuniversitari;
  • contribuire alla definizione di adeguate strategie nazionali sui temi più rilevanti dell’agenda digitale nazionale ed europea (Politiche della rete, Ricerca, Smart City, Industria 4.0, Mobilità intelligente, Cloud ed Edge computing, Intelligenza artificiale, Blockchain ecc.);
  • svolgere una sistematica azione di controllo nella gestione dei fondi provenienti dal progetto Next Generation EU.

3.3. Nel perseguire tali scopi l’Associazione intende svolgere un’attività di:

  • valutazione strategica delle politiche nazionali nei diversi settori dello sviluppo dell’economia e dei servizi digitali per i cittadini e per le imprese;
  • verifica sull’operato del governo centrale, del Parlamento e degli enti locali in materia di processi di digitalizzazione e di trasformazione digitale;
  • studio, elaborazione e pubblicazione di dati ed analisi, strumentali allo sviluppo di processi innovativi ad alla crescita economica e umana del Paese;
  • divulgazione presso i politici, i media e l’opinione pubblica italiana delle strategie e sulle scelte operate dagli altri Paesi europei sulle medesime aree operative e verificare l’allineamento delle politiche nazionali italiane con gli altri Paesi europei;
  • interlocuzione con i rappresentanti dei partiti, nel Governo e nel Parlamento, per la creazione di un ambiente favorevole di confronto sul digitale, al fine di sostenere valutazioni e scelte che siano armonicamente integrate in una strategia nazionale che salvaguardi la sovranità digitale del Paese, protegga i dati dei suoi cittadini, tuteli le imprese italiane, faccia crescere il ruolo della ricerca scientifica e tecnologica delle nostre università;
  • informazione e definizione del proprio orientamento sulle tematiche oggetto di procedure decisionali in Parlamento o di iniziative governative, inclusa la partecipazione alle audizioni presso le pertinenti Commissioni parlamentari;
  • costruzione di una rete organizzativa di associati che possa trasmettere territorialmente i contenuti delle campagne promosse dall’Associazione e possa raccogliere tutte le istanze dei territori, trasferendole alla struttura centrale;
  • partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, centrali e periferiche, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli perseguiti; l’associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • elaborazione e gestione di progetti e di finanziamenti pubblici che siano considerati utili e opportuni per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
  • organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri, compresa la pubblicazione e disseminazione dei relativi atti o documenti e svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse;
  • stipula di atti o contratti che siano strumentali per l’attività istituzionale.

Articolo 4

(Durata)

4.1. L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall’Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ASSOCIATI – QUOTA ASSOCIATIVA

Articolo 5

(Categorie di soci)

5.1. Sono associati le persone fisiche od enti pubblici o privati, la cui domanda di ammissione, presentata su modulo a ciò predisposto, venga accettata dal Consiglio Direttivo e sia seguita dal versamento della quota associativa annualmente stabilita dal medesimo Consiglio.

5.2. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

– soci fondatori: hanno costituito l’Associazione definendo lo scopo, lo statuto ed il suo regolamento; essi partecipano alle assemblee con diritto di voto; il Consiglio Direttivo, con delibera unanime, può attribuire la qualifica di soci fondatori ad altri soci;

  1. a) soci onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti;
  2. b) soci effettivi: sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo; partecipano alle attività dell’Associazione ed alle assemblee con diritto di voto

5.3. Il vincolo associativo non può in nessun caso essere contratto a tempo determinato.

Articolo 6

(Quota associativa)

6.1. La quota associativa annuale a carico dei soci è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile e non è trasmissibile, né rimborsabile, in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

6.2. I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono esercitare i diritti associativi, non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali e possono essere esclusi con delibera del Consiglio Direttivo

6.3 Il socio onorario è esentato dal versamento della quota sociale.

Articolo 7

(Diritti ed obblighi)

7.1 La partecipazione a tutte le attività dell’Associazione costituisce un diritto e un dovere del socio.

7.2 I soci sono tenuti al versamento secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal consiglio direttivo, della quota associativa.

7.3. I soci di qualsiasi categoria sono tenuti al rispetto dello statuto ed alle norme che verranno di volta in volta comunicate per ogni singolo evento.

7.4. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie.

Articolo 8

(Cessazione della qualità di associato)

8.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

8.2. È causa di esclusione la morosità nel versamento delle quote sociali. In tal caso, l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo il mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni da apposito sollecito scritto.

8.3. In ogni caso, il socio uscente o gli eredi di quello defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul patrimonio associativo.

8.4. Il socio può dimettersi in ogni tempo. Per il socio che riveste cariche sociali le dimissioni hanno effetto dal momento in cui sono accettate dall’organo nell’ambito del quale il socio è stato eletto. Fino a quel momento il socio è tenuto ad esercitare le funzioni connesse con la carica ricoperta.

Articolo 8-bis

(Sanzioni per inosservanza dei doveri sociali)

8-bis.1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni siano contrarie ai fini istituzionali dell’Associazione.

8-bis.2. Le sanzioni disciplinari sono: la sospensione dai diritti sociali, di durata non superiore ad un anno e graduata in relazione all’entità della violazione; l’espulsione, limitata ai casi di eccezionale gravità. Per sospensioni superiori ad un anno si ricorre all’espulsione

Articolo 8-ter

(Applicazione delle sanzioni)

8-ter.1. L’esercizio dell’azione disciplinare, la relativa attività istruttoria e la deliberazione spettano al Consiglio Direttivo

8-ter.2. Prima della decisione il Consiglio deve sentire il socio sottoposto al procedimento e ascoltarne le ragioni.

ORGANI SOCIALI – CARICHE

Articolo 9

(Individuazione degli organi)

9.1. L’Associazione si compone dei seguenti organi sociali:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Presidente;
  4. d) n.4 (quattro) Vice Presidenti (di cui due donne)
  5. e) il Segretario Generale;
  6. f) l’Advisory Board, se nominato.

Articolo 10

(Disciplina generale delle cariche)

10.1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci, purché:

  1. a) abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
  2. b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati
  3. c) non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno.

10.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fermo il rimborso delle spese sostenute se riconosciuto dal Consiglio Direttivo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ASSEMBLEA

Articolo 11

(Funzioni dell’assemblea)

11.1. L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, effettivi ed onorari che siano in regola con il versamento della quota associativa

11.2. L’Assemblea ordinaria delibera:

  1. a) l’elezione del Consiglio Direttivo,
  2. b) l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
  3. c) il programma annuale delle attività
  4. d) sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

11.3. L’Assemblea straordinaria delibera:

  1. a) sulle richieste di modifica dello Statuto;
  2. b) sullo scioglimento dell’Associazione;
  3. c) sulla nomina del liquidatore.

Articolo 12

(Convocazione)

12.1. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e comunque ogniqualvolta vi sia una domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli associati.

12.2. La convocazione è effettuata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante comunicazione dell’avviso con modalità digitali (mail o messaggistica istantanea) e con la pubblicazione dello stesso sulla home page del sito web dell’Associazione, ove esistente, ed affissione nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

12.3. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno ed – in caso di eventuale audio-video conference – le modalità di collegamento telematico. La seconda convocazione dell’assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

12.4. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Articolo 13

(Diritto di intervento e di voto)

13.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

13.2. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

13.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto soltanto.

Articolo 14

(Svolgimento dell’assemblea)

14.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza da uno dei Vicepresidenti, o dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.

14.2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, che provvede alla redazione di apposito processo verbale delle riunioni, che viene firmato dal Presidente e dal medesimo segretario.

14.3. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

14.4. L’Assemblea può esser tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario:

  1. a) che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  4. d) che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, o comunque le modalità di collegamento telematico fruibili per ciascun associato, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15

(Quorum assembleari)

15.1. Per la costituzione dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà degli associati. In difetto, nella seconda convocazione l’Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.

15.2. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.3. Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un liquidatore, occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

(Funzioni del Consiglio Direttivo)

16.1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

16.2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e conferire il titolo di socio onorario;
  2. b) redigere e deliberare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
  3. c) convocare l’Assemblea dei soci;
  4. d) eleggere, nel proprio seno, il Presidente, il Presidente onorario e i due Vicepresidenti;
  5. e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  6. f) adottare i provvedimenti di esclusione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
  7. g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  8. h) individuare tutte le modalità di partecipazione alla vita pubblica che siano utili al perseguimento degli scopi sociali;
  9. i) deliberare sulle linee guida inerenti all’azione associativa;
  10. j) approvare direttive per lo svolgimento dell’attività associativa;
  11. k) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti (3⁄4) dei membri, le proposte di modifiche dello Statuto da sottoporre all’Assemblea o altre decisioni quali proposte di scioglimento, fusione o trasformazione dell’Associazione;
  12. l) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà̀ di delega, fissandone le attribuzioni;
  13. m) nominare il Segretario Generale;
  14. n) costituire l’Advisory Board ed eventuali sottocommissioni dedicate a singoli temi o aree di interesse prioritari che fungano da supporto alle attività del Consiglio Direttivo.
  15. o) pronunciarsi sulle dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti dell’Associazione, del Segretario Generale, degli altri componenti del consiglio
  16. p) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 17

(Composizione – Sostituzioni)

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori ed effettivi nel rispetto delle previsioni dell’articolo 10.

La sua composizione sarà la seguente:

  1. a) la maggioranza dei membri sono nominati dall’Assemblea Generale tra una rosa di candidati proposta dai soci Fondatori;
  2. b) la minoranza e fino ad un massimo di 5 sono nominati dall’Assemblea Generale e vengono scelti tra una rosa di candidati proposta da tutti i soci.

17.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell’Assemblea per la perdita dei requisiti di cui all’art 10.

17.3. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri soci tra quelli che abbiano riportato il maggior numero di voti, o in caso di impossibilità, disporre la convocazione dell’Assemblea che procederà alla nomina nel rispetto delle designazioni di cui al comma 1.

17.4. Qualora la maggioranza dei consiglieri venga a cessare contemporaneamente, il Consiglio dovrà considerarsi decaduto, ivi compreso il Presidente, e si dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 18

(Poteri del Consiglio)

18.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dal presente statuto.

18.2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  1. a) fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
  2. b) sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  3. c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
  4. d) individuare tutte le modalità di partecipazione alla vita pubblica che siano utili al perseguimento degli scopi sociali;
  5. e) deliberare sulle linee guida inerenti all’azione associativa;
  6. f) approvare direttive per lo svolgimento dell’attività associativa;
  7. g) eleggere per alzata di mano Presidente e Vicepresidenti;
  8. h) nominare il Segretario Generale;
  9. i) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
  10. j) conferire il titolo di socio onorario
  11. k) pronunciarsi sulle dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti dell’Associazione, del Segretario Generale, degli altri componenti del consiglio
  12. l) ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 19

(Funzionamento del Consiglio)

19.1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni mese, al fine di deliberare sui bilanci iniziale e finale e sull’ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

19.2. Non vi sono obblighi di forma per la convocazione purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

19.3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai soci fondatori

19.4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole per alzata di mano della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

19.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano o dal consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

19.6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a tal fine nominato per ogni riunione.

19.7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Articolo 20

(Presidente del Consiglio Direttivo)

20.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione e ne ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale.

20.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e può in ogni tempo essere revocato, eccezion fatta per il primo eletto il quale per il primo triennio non potrà essere revocato se non in presenza di giusta causa oggettiva o di perdita dei requisiti di cui all’art.10

20.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono provvisoriamente svolte dal Vicepresidente più anziano.

20.4. Il Presidente può delegare il Vicepresidente più anziano o altro membro del Consiglio Direttivo per il compimento di singoli atti o di categorie di atti di qualunque natura che rientrino nelle sue competenze.

Articolo 21

(Advisory Board)

21.1. Al fine di implementare l’attuazione degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un organismo ad esso ancillare con funzioni di consultazione su indirizzi e prospettive strategiche (Advisory Board), composto da non oltre quindici membri, scelti tutti dal Consiglio tra esperti, anche non associati, espressione di significative realtà economiche, sociali ed istituzionali esterne all’Associazione, i quali durano in carica per il periodo determinato all’atto della nomina e possono essere confermati.

21.2. All’Advisory Board è in particolare affidato il compito di elaborare raccomandazioni e pareri, comunque non vincolanti, riguardanti le attività svolte e i programmi di sviluppo dell’Associazione, e di contribuire all’individuazione delle azioni e delle risorse necessarie per attuarne la strategia.

21.3. Il Presidente dell’Advisory Board è nominato dal Consiglio Direttivo.

21.4. L’Advisory Board è convocato dal Presidente secondo la periodicità stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque ogniqualvolta egli ne ravvisi l’opportunità.

21.5. Il Consiglio Direttivo può stabilire la creazione di autonome sottocommissioni interne all’Advisory Board, dedicate a specifici temi reputati meritevoli di particolare attenzione.

21.6. In quanto occorra, il Consiglio Direttivo può in ogni caso disciplinare organizzazione e funzionamento del Board e delle eventuali sottocommissioni con apposito regolamento interno.

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 22

(Segretario Generale)

22.1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:

  1. a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro soci;
  2. b) provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
  3. c) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;
  4. d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla relativa organizzazione e conservazione;
  5. e) ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

22.2. Il Segretario Generale è nominato tra i soci dal Consiglio Direttivo contestualmente all’insediamento o alla prima riunione successiva.

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI

Articolo 23

(Patrimonio)

23.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) dalle quote associative e dai contributi dei soci;
  2. b) dai contributi dei privati;
  3. c) dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  4. d) da donazioni e lasciti testamentari;
  5. e) da rimborsi derivanti da convenzioni.

23.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote associative;
  2. b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  3. c) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  4. d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 24

(Esercizi sociali e rendiconto consuntivo)

24.1. Ogni esercizio sociale ha durata annuale e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre dell’anno di costituzione.

24.2. Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto il rendiconto consuntivo; entro i successivi trenta giorni, il bilancio preventivo del successivo esercizio.

24.3. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

24.4. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità̀.

24.5. Gli organi dell’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Articolo 25

(Libri Sociali)

25.1. Libri sociali che si debbono tenere presso la sede dell’associazione sono:

1) Libro dei soci in cui sono segnati nome, cognome e generalità del socio, data di adesione, quota pagata e firma.

2) libro delle adunanze del consiglio direttivo, assemblea e altri organi con la raccolta dei verbali delle riunioni. Devono prevedere data, presenti, argomenti da trattare, breve rapporto sulla discussione, risultati delle votazioni e firme dei presenti.

25.2. Per le entrate economiche, sarà preferibile avere dei fogli cassa, almeno a cadenza mensile, dove annotare entrate e uscite.

Articolo 26

(Utili e avanzi di gestione)

26.1. Le eccedenze attive di ciascun esercizio non potranno essere distribuite né direttamente né indirettamente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

26.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO

Articolo 27

(Scioglimento)

27.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a norma di legge e del presente statuto dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(Rinvio)

28.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio al codice civile ed alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.