DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Articolo 1
(Denominazione)
1.1. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti, cod.civ., è costituita l’Associazione denominata “INNOVAZIONE E TRASPARENZA” (in sigla “IT”).
Articolo 2
(Sede)
2.1. L’Associazione, in attesa di una sede istituzionale, provvisoriamente ha sede nel Comune di Roma, Via degli Scialoja n.18 int.16.
Articolo 3
(Principi e Scopi)
3.1 L’associazione opera nel rispetto dei principi democratici che sono alla base del nostro ordinamento, sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, utilizzando il metodo del confronto, della tolleranza e della dialettica democratica.
3.2. Gli scopi dell’Associazione sono:
3.3. Nel perseguire tali scopi l’Associazione intende svolgere un’attività di:
Articolo 4
(Durata)
4.1. L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall’Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.
ASSOCIATI – QUOTA ASSOCIATIVA
Articolo 5
(Categorie di soci)
5.1. Sono associati le persone fisiche od enti pubblici o privati, la cui domanda di ammissione, presentata su modulo a ciò predisposto, venga accettata dal Consiglio Direttivo e sia seguita dal versamento della quota associativa annualmente stabilita dal medesimo Consiglio.
5.2. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
– soci fondatori: hanno costituito l’Associazione definendo lo scopo, lo statuto ed il suo regolamento; essi partecipano alle assemblee con diritto di voto; il Consiglio Direttivo, con delibera unanime, può attribuire la qualifica di soci fondatori ad altri soci;
5.3. Il vincolo associativo non può in nessun caso essere contratto a tempo determinato.
Articolo 6
(Quota associativa)
6.1. La quota associativa annuale a carico dei soci è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa non è frazionabile e non è trasmissibile, né rimborsabile, in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
6.2. I soci che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono esercitare i diritti associativi, non sono elettori né possono essere eletti alle cariche sociali e possono essere esclusi con delibera del Consiglio Direttivo
6.3 Il socio onorario è esentato dal versamento della quota sociale.
Articolo 7
(Diritti ed obblighi)
7.1 La partecipazione a tutte le attività dell’Associazione costituisce un diritto e un dovere del socio.
7.2 I soci sono tenuti al versamento secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal consiglio direttivo, della quota associativa.
7.3. I soci di qualsiasi categoria sono tenuti al rispetto dello statuto ed alle norme che verranno di volta in volta comunicate per ogni singolo evento.
7.4. Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie.
Articolo 8
(Cessazione della qualità di associato)
8.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
8.2. È causa di esclusione la morosità nel versamento delle quote sociali. In tal caso, l’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo il mancato pagamento delle somme dovute entro trenta giorni da apposito sollecito scritto.
8.3. In ogni caso, il socio uscente o gli eredi di quello defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota sul patrimonio associativo.
8.4. Il socio può dimettersi in ogni tempo. Per il socio che riveste cariche sociali le dimissioni hanno effetto dal momento in cui sono accettate dall’organo nell’ambito del quale il socio è stato eletto. Fino a quel momento il socio è tenuto ad esercitare le funzioni connesse con la carica ricoperta.
Articolo 8-bis
(Sanzioni per inosservanza dei doveri sociali)
8-bis.1. I soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni siano contrarie ai fini istituzionali dell’Associazione.
8-bis.2. Le sanzioni disciplinari sono: la sospensione dai diritti sociali, di durata non superiore ad un anno e graduata in relazione all’entità della violazione; l’espulsione, limitata ai casi di eccezionale gravità. Per sospensioni superiori ad un anno si ricorre all’espulsione
Articolo 8-ter
(Applicazione delle sanzioni)
8-ter.1. L’esercizio dell’azione disciplinare, la relativa attività istruttoria e la deliberazione spettano al Consiglio Direttivo
8-ter.2. Prima della decisione il Consiglio deve sentire il socio sottoposto al procedimento e ascoltarne le ragioni.
ORGANI SOCIALI – CARICHE
Articolo 9
(Individuazione degli organi)
9.1. L’Associazione si compone dei seguenti organi sociali:
Articolo 10
(Disciplina generale delle cariche)
10.1. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci, purché:
10.2. Tutte le cariche sociali sono gratuite, fermo il rimborso delle spese sostenute se riconosciuto dal Consiglio Direttivo. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
ASSEMBLEA
Articolo 11
(Funzioni dell’assemblea)
11.1. L’Assemblea è composta da tutti i soci fondatori, effettivi ed onorari che siano in regola con il versamento della quota associativa
11.2. L’Assemblea ordinaria delibera:
11.3. L’Assemblea straordinaria delibera:
Articolo 12
(Convocazione)
12.1. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 30 aprile, e comunque ogniqualvolta vi sia una domanda motivata e firmata da almeno un quinto degli associati.
12.2. La convocazione è effettuata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, mediante comunicazione dell’avviso con modalità digitali (mail o messaggistica istantanea) e con la pubblicazione dello stesso sulla home page del sito web dell’Associazione, ove esistente, ed affissione nei locali in cui vengono svolte le attività associative.
12.3. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno ed – in caso di eventuale audio-video conference – le modalità di collegamento telematico. La seconda convocazione dell’assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
12.4. L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
Articolo 13
(Diritto di intervento e di voto)
13.1. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
13.2. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.
13.3. Ciascun associato ha diritto ad un voto soltanto.
Articolo 14
(Svolgimento dell’assemblea)
14.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza da uno dei Vicepresidenti, o dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.
14.2. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, che provvede alla redazione di apposito processo verbale delle riunioni, che viene firmato dal Presidente e dal medesimo segretario.
14.3. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
14.4. L’Assemblea può esser tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario:
Articolo 15
(Quorum assembleari)
15.1. Per la costituzione dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà degli associati. In difetto, nella seconda convocazione l’Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero dei presenti.
15.2. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.3. Per modificare lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un liquidatore, occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16
(Funzioni del Consiglio Direttivo)
16.1. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
16.2. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Articolo 17
(Composizione – Sostituzioni)
17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori ed effettivi nel rispetto delle previsioni dell’articolo 10.
La sua composizione sarà la seguente:
17.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell’Assemblea per la perdita dei requisiti di cui all’art 10.
17.3. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro o altri soci tra quelli che abbiano riportato il maggior numero di voti, o in caso di impossibilità, disporre la convocazione dell’Assemblea che procederà alla nomina nel rispetto delle designazioni di cui al comma 1.
17.4. Qualora la maggioranza dei consiglieri venga a cessare contemporaneamente, il Consiglio dovrà considerarsi decaduto, ivi compreso il Presidente, e si dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 18
(Poteri del Consiglio)
18.1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dal presente statuto.
18.2. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
Articolo 19
(Funzionamento del Consiglio)
19.1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni mese, al fine di deliberare sui bilanci iniziale e finale e sull’ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.
19.2. Non vi sono obblighi di forma per la convocazione purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
19.3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai soci fondatori
19.4. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole per alzata di mano della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
19.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente anziano o dal consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
19.6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a tal fine nominato per ogni riunione.
19.7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
Articolo 20
(Presidente del Consiglio Direttivo)
20.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione e ne ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale.
20.2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e può in ogni tempo essere revocato, eccezion fatta per il primo eletto il quale per il primo triennio non potrà essere revocato se non in presenza di giusta causa oggettiva o di perdita dei requisiti di cui all’art.10
20.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono provvisoriamente svolte dal Vicepresidente più anziano.
20.4. Il Presidente può delegare il Vicepresidente più anziano o altro membro del Consiglio Direttivo per il compimento di singoli atti o di categorie di atti di qualunque natura che rientrino nelle sue competenze.
Articolo 21
(Advisory Board)
21.1. Al fine di implementare l’attuazione degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un organismo ad esso ancillare con funzioni di consultazione su indirizzi e prospettive strategiche (Advisory Board), composto da non oltre quindici membri, scelti tutti dal Consiglio tra esperti, anche non associati, espressione di significative realtà economiche, sociali ed istituzionali esterne all’Associazione, i quali durano in carica per il periodo determinato all’atto della nomina e possono essere confermati.
21.2. All’Advisory Board è in particolare affidato il compito di elaborare raccomandazioni e pareri, comunque non vincolanti, riguardanti le attività svolte e i programmi di sviluppo dell’Associazione, e di contribuire all’individuazione delle azioni e delle risorse necessarie per attuarne la strategia.
21.3. Il Presidente dell’Advisory Board è nominato dal Consiglio Direttivo.
21.4. L’Advisory Board è convocato dal Presidente secondo la periodicità stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque ogniqualvolta egli ne ravvisi l’opportunità.
21.5. Il Consiglio Direttivo può stabilire la creazione di autonome sottocommissioni interne all’Advisory Board, dedicate a specifici temi reputati meritevoli di particolare attenzione.
21.6. In quanto occorra, il Consiglio Direttivo può in ogni caso disciplinare organizzazione e funzionamento del Board e delle eventuali sottocommissioni con apposito regolamento interno.
SEGRETARIO GENERALE
Articolo 22
(Segretario Generale)
22.1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e svolge i seguenti compiti:
22.2. Il Segretario Generale è nominato tra i soci dal Consiglio Direttivo contestualmente all’insediamento o alla prima riunione successiva.
PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI
Articolo 23
(Patrimonio)
23.1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
23.2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
Articolo 24
(Esercizi sociali e rendiconto consuntivo)
24.1. Ogni esercizio sociale ha durata annuale e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre dell’anno di costituzione.
24.2. Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto il rendiconto consuntivo; entro i successivi trenta giorni, il bilancio preventivo del successivo esercizio.
24.3. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
24.4. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità̀.
24.5. Gli organi dell’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Articolo 25
(Libri Sociali)
25.1. Libri sociali che si debbono tenere presso la sede dell’associazione sono:
1) Libro dei soci in cui sono segnati nome, cognome e generalità del socio, data di adesione, quota pagata e firma.
2) libro delle adunanze del consiglio direttivo, assemblea e altri organi con la raccolta dei verbali delle riunioni. Devono prevedere data, presenti, argomenti da trattare, breve rapporto sulla discussione, risultati delle votazioni e firme dei presenti.
25.2. Per le entrate economiche, sarà preferibile avere dei fogli cassa, almeno a cadenza mensile, dove annotare entrate e uscite.
Articolo 26
(Utili e avanzi di gestione)
26.1. Le eccedenze attive di ciascun esercizio non potranno essere distribuite né direttamente né indirettamente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
26.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
SCIOGLIMENTO
Articolo 27
(Scioglimento)
27.1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a norma di legge e del presente statuto dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
(Rinvio)
28.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio al codice civile ed alle vigenti norme in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.